La cassazione muta il proprio orientamento giurisprudenziale non lasciando più precluso al magistrato procedente il sindacare la nomina del difensore scelto dal soggetto richiedente l’ammissione.
L’Organo Giurisdizionale che concede l’ammissione al patrocinio a spese dello stato può perciò verificare
- sia la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi del richiedendo l’ammissione
- sia anche quelli del procuratore nominando, ovvero il suo possesso della necessaria iscrizione nell’elenco degli avvocati abilitati.
Si va così superare quella zona franca dove il fine tutelato era il consentire avanti tutto la certezza della difesa più vicina alle scelte e necessità – anche nel senso del rapporto fiduciario – dell’imputato.
Nessun commento:
Posta un commento